CONCORRENZA IN SANITA’: URGE INTERVENTO DEL LEGISLATORE
Per garantire maggiore sicurezza, qualità ed efficacia delle prestazioni sanitarie è necessario che il
legislatore intervenga sull’attuale assetto normativo che disciplina il regime “autorizzativo” per la
realizzazione e l’esercizio di strutture sanitarie, nonché sui criteri di assegnazione dei budget di
spesa alle strutture operanti in accreditamento istituzionale con il S.S.N. Tale esigenza è stata più
volte evidenziata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il 2 ottobre 2023,
l’Autority ha invitato la Conferenza Permanente per i rapporti Stato – Regioni a definire i principi
generali affinché Regioni e Province Autonome esercitino le loro competenze in materia sanitaria
nel rispetto dei principi di tutela e promozione della concorrenza. L’attuale assetto normativo, per
come concepito, genera effetti anti-concorrenziali ed alimenta fenomeni “migratori” di pazienti e di
personale sanitario con inevitabili implicazioni sanitarie e socio-economiche. Da anni si assiste ad
una vera e propria transumanza di risorse e di personale perlopiù dalle Regioni del Sud verso quelle
del Nord. Insomma, i vincoli normativi presenti in alcune Regioni – tra cui la Campania – finiscono
per favorire le strutture sanitarie del Centro – Nord danneggiando quelle del Sud. Pertanto, è giunto
il momento che il legislatore intervenga sugli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del D.lgs n. 502
del 1992, apportando i necessari correttivi anche in previsione dell’espansione della Telemedicina,
attualmente sprovvista di una regolamentazione ad hoc quanto alla disciplina dell’autorizzazione e
della remunerazione delle prestazioni erogate con tale modalità. Giova ricordare che il Ministero
della Salute, con decreto 19 dicembre 2022, è intervenuto sui criteri di valutazione per il rilascio di
nuovi accreditamenti istituzionali e di selezione dei soggetti privati accreditati con cui stipulare gli
accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni per conto del S.S.N. e con oneri a carico della
finanza pubblica. Tuttavia, le nuove disposizioni sono ancora al palo!

Inoltre, il decreto in parola nulla dice in materia di “autorizzazione” (alla realizzazione di strutture
sanitarie ed esercizio delle relative attività), la cui disciplina, essendo ancorata alla verifica di
compatibilità con il “fabbisogno” territoriale, lede la libera concorrenza. Un limite che, ci
ricorda l’Autority, non risponde ad un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, dal momento
che, in mancanza di accreditamento istituzionale con il S.S.R., l’attività delle strutture sanitarie
private non grava sulla stessa. Pertanto, si auspica che l’articolo 8-ter, comma 3, del D.lgs n. 502
del 1992 venga modificato nel senso di prevedere che l’accesso dei privati all’esercizio di attività
non in accreditamento con il S.S.N. sia svincolato dalla verifica del fabbisogno regionale dei servizi
sanitari; ciò al fine di riconoscere una maggiore tutela alla libertà di scelta degli assistiti in
termini di luogo di cura e di struttura erogante.